L’art. 8 del Dlgs 252/05 prevede, a carico del datore di lavoro, la contribuzione a favore del lavoratore nella misura fissata dal CCNL vigente in relazione alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Fin tanto che il lavoratore, eventualmente posto in cassa integrazione, percepisce una retribuzione utile per il calcolo del TFR, ha diritto ad avere il proprio contributo versato da parte del datore di lavoro, contrattualmente obbligato.
Sebbene nulla sia espressamente disciplinato in circostanza di CIG, ordinaria o straordinaria, essendo la contribuzione libera e volontaria, art 1 comma 2 del Dlgs 252/05, il contributo del lavoratore, e di conseguenza del datore di lavoro, è sempre dovuto.
Ciò potrebbe sembrare paradossale considerando che il contributo obbligatorio previsto per la previdenza pubblica, in caso di ricorso da parte dell’azienda dell’istituto della CIG, per un particolare regime, non è imposto.
Il lavoratore, che per ragioni economiche voglia sospendere il suo contributo è libero di farlo, previa comunicazione per il tramite dell’azienda di comunicazione al FP. Contestualmente cesserà l’onere a carico del datore di lavoro.
Analogamente cesserà pure il versamento del contributo a carico dell’azienda per il pagamento del premio per le prestazioni accessorie: di conseguenza un eventuale sinistro non sarà coperto.
Si precisa che tale libertà non è direttamente conseguenza della messa in cassa integrazione. Ogni lavoratore, sempre ai sensi dell’art 8 del Dlgs 252/05, ha la possibilità di determinare l’entità della contribuzione a proprio carico essendo soltanto il TFR un onere contributivo sempre dovuto.
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