POLIZZA PRESTAZIONI ACCESSORIE

InAvvisi

Gli iscritti al Fondo che versano il Tfr ed il proprio contributo (sono quindi esclusi coloro che versano solo il Tfr e gli iscritti silenti) beneficiano di una polizza, stipulata dal Fondo con Generali, per i casi di morte ed invalidità superiore ai due terzi.

 A partire dal 1° gennaio 2018 sono state significativamente migliorate le prestazioni relative al capitale assicurato (inteso come somma da ottenersi in caso di sinistro).

 Il capitale assicurato per ciascun aderente è stato portato al 18% (era il 16% sino al 31.12.17) ferma restando la modalità di calcolo. In dettaglio il capitale assicurato è pari al 18% della retribuzione individuale annua utile al calcolo del TFR dell’ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a +/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno).

 A partire dal 1° gennaio 2018 sono state inoltre introdotte due nuove casistiche:

–  in caso di figlio/i a carico di minore età: il capitale assicurato è pari al 22,5% della retribuzione individuale annua utile al calcolo del TFR dell’ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a +/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno);

–  in caso di famigliare a carico in condizione di non autosufficienza: il capitale assicurato è pari al 45% della retribuzione individuale annua utile al calcolo del TFR dell’ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a +/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno).

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Documentazione in caso di minori o famigliari non autosufficienti a carico